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Conservazione dei documenti di trasporto

Ai sensi dell'art. 2220 del Codice Civile i documenti di trasporto devono essere conservati per dieci anni dalla data della loro emissione mentre ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/72, tali documenti devono essere conservati fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta.