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Abrogazione Bolla di Accompagnamento

La circolare del Ministero delle Finanze n. 255/E del 16 settembre 1996 fornisce le disposizioni necessarie all'applicazione della normativa abrogativa della bolla d'accompagnamento delle merci viaggianti (DPR 472 del 14 agosto 1996 Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1996).


L'obbligo di emissione della bolla d'accompagnamento delle merci viaggianti è cessato a partire dal 27 settembre 1996. L'abrogazione dell'obbligo di emissione della bolla d'accompagnamento delle merci viaggianti non comporterà la fine dei controlli sui beni viaggianti allo scopo di acquisire informazioni o dati utili all'accertamento di una corretta applicazione delle norme fiscali. I beni dovranno essere quindi accompagnati da un diverso documento di trasporto.



Decr. Pres. Della Rep. 472/96 14/8/1996

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell’art.3 comma 147, lett. d, della l. 28 Dicembre 1995 n. 549, relativamente alla soppressione dell’obbligo della bolla di accompagnamento della merci viaggianti (G.U. 12 Sett. 1996 n. 214).

ART.1-1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, fatta eccezione per quanto riguarda la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché dei prodotti sottoposti a regime di accise, ad inposte di consumo od al regime di vigilanza fiscale di cui agli art. 21, 27 e 62 del t.u. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con d. lg. 26 Ottobre 1995 n. 504, le disposizioni riguardanti l’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel D. P. R. 6 Ottobre 1978 n. 627.

2. Restano ferme le disposizioni sul controllo dei beni durante il trasporto ai fini dell’acquisizione di dati e notizie utili all’accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali.

3. Il documento previsto dall’art. 21, quarto comma, secondo periodo, del D. P. R. 26 Ottobre 1972 n. 633 contiene l’indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e quantità dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all’art. 39, terzo comma, del d.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633. Lo stesso documento è documento idoneo a superare le presunzioni stabilite dall’art. 53 del citato decreto.

4. Il decreto del Ministero delle Finanze 18 Gennaio 1996, pubblicato nella G. U. n. 18 del 23 Gennaio 1996, è abrogato.