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Il Documento di Trasporto

Il presente studio viene proposto con l'auspicio di fornire un valido strumento d'aiuto per la risoluzione delle problematiche di natura fiscale che possono sorgere con la cessazione dell'efficacia delle norme previste nel D.P.R. 627/1978 concernente l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento a seguito dell'emanazione del D.P.R. 472/1996.

È assolutamente indispensabile però ricordare che l'emissione di documenti di trasporto o consegna non risponde solamente ad esigenze di carattere fiscale ma anche, e soprattutto, ad esigenze di carattere civilistico quali la tutela e la garanzia delle parti, nonché ai fini di una corretta gestione amministrativa.


È quindi da valutare caso per caso l'opportunità di continuare a certificare con documento di trasporto operazioni che comunque ai fini della legislazione fiscale ne sarebbero esonerate anche allo scopo di ottenere dalla controparte ricevuta dell'effettiva consegna dei beni



IL D.P.R. 14/8/96 N. 472

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art.3, comma 147, letto d, della Legge 28/12/95 n. 549, è stato emanato il D.P.R. 14/8/96 n. 472 (G.U. 12/9/96 n. 214) concernente la soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti, obbligo previsto dal D.P.R. 6/10/78 n. 627.

Con l'abrogazione della bolla di accompagnamento l'Italia si allinea alle posizioni degli altri Stati della U.E., completando così il processo di semplificazione già iniziato con l'entrata in vigore dell' I.V.A. comunitaria (1/1/93) che aveva di fatto esonerato dall'obbligo di emissione della bolla i trasporti tra gli Stati membri (Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/585001 del 5/1/93, e art. 10, comma 2 bis, D.L. 23/2/95 n. 41 convertito nella L. 22/3/95 n. 85).

La data di effetto delle disposizioni sull'abrogazione della bolla è il 27 settembre 1996, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto 472/96 sulla Gazzetta Ufficiale. Facendo scomparire la bolla d'accompagnamento, e non sostituendola con altro documento di trasporto, al di la dell'opportunità per le imprese di giustificare le consegne, si sarebbe creato un vuoto normativo.

L'art. 21 del D.P.R. 633/72 (Fatturazione delle operazioni), prevede al comma 4, ... "Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministero delle Finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi."

Ecco quindi che ci soccorre il documento di trasporto. Questi permette alle imprese di emettere ancora la fattura differita, che senza documento di trasporto giustificativo della consegna, non sarebbe più stato possibile spiccare, dovendo per ciascuna operazione imponibile essere emessa fattura ai sensi del comma 1 del citato articolo 21.

Oltretutto il "documento di trasporto" è anche idoneo a vincere le presunzioni di cessione e di acquisto di cui all'art. 53 del decreto IVA (come evidenziato nei successivi paragrafi). Riepilogando il "documento di trasporto" vale, ai fini fiscali:

- per avvalersi della fatturazione differita;
- per vincere le presunzioni di cui all'art. 53 del D.P.R. 633/72.

Vediamo ora di analizzare i vari casi in cui si rende necessario rilasciare il cosiddetto "D.D.T." (documento di trasporto) anche in relazione all' emissione di altri documenti quali scontrino, ricevuta fiscale e fattura.