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Vendite all'estero

Le cessioni di beni destinati all'esportazione fuori dal territorio dell'U.E. costituiscono operazioni non imponibili I.V.A. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72.

La bolla di accompagnamento vistata dall' ufficio doganale costituiva uno dei documenti idonei a dimostrare la corretta applicazione del regime di non imponibilità.

Con l'abolizione della bolla di accompagnamento i mezzi di prova idonei sono costituiti dalla fattura vistata dalla dogana e dalla dichiarazione doganale di esportazione.


La Legge recante le norme di recepimento della Direttiva 95/7/CE, approvata definitivamente in data 4/2/1997 ma a tutt 'oggi in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede che il documento di trasporto vistato dalla dogana di uscita della Comunità Europea sia idoneo a dimostrare l'avvenuta esportazione della merce (la legge è già stata pubblicata "in anteprima" sul Sole-24 Ore del 5/2/1997).

Anche il Ministero delle Finanze con la recente circolare n. 35/E del 13/2/1997 è intervenuto sull'argomento con un'interpretazione in linea con la norma in corso di approvazione. A parere del Ministero è necessario però che il documento di trasporto contenga anche la destinazione estera dei beni ed il tipo di operazione (esportazione diretta/tramite commissionario/triangolare) .

Le cessioni di beni verso operatori economici residenti nel territorio della Comunità Europea costituiscono operazioni non imponibili I.V.A. ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/93.

Per tali cessioni non è obbligatoria l'emissione di alcun documento di accompagnamento se i cedenti si avvalgono della fatturazione immediata.

I cedenti residenti dovranno presentare in Dogana l'apposito modello denominato "Intrastat" riepilogativo delle operazioni intracomunitarie effettuate.