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Registrazione dei Corrispettivi

Pur in assenza dell’obbligo di fatturazione (per le attività indicate nell’art. 22 del DPR n. 633/1972) o di qualsiasi obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (D.M. 04/08/1993), permane l’obbligo di annotare i corrispettivi, nell’apposito Registro, entro il giorno non festivo successivo (distinguendo tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti), ferma restando la data di riferimento ai fini delle liquidazioni.

Esempio: per la gestione di una piscina comunale, aperta al pubblico a pagamento (utilizzo a fini commerciali), il comune non ha l’obbligo di emettere fattura (né scontrino o ricevuta fiscale), deve però annotare i corrispettivi conseguiti nell’apposito registro dei corrispettivi.


Per le attività per le quali è stato emesso scontrino fiscale (in pratica, le farmacie comunali) può eseguirsi un’unica registrazione riepilogativa mensile entro il giorno 15 del mese successivo, con allegazione degli scontrini riepilogativi giornalieri (Registrazione riepilogativa mensile).



Contestuale tenuta del Registro dei corrispettivi e del registro delle fatture emesse

E’ consentito istituire contestualmente il registro dei corrispettivi ed il separato registro delle fatture emesse; in tal caso le fatture andranno annotate esclusivamente sul predetto registro delle fatture (Ris. Min. 12/11/1982 n. 391791).