Amministrazioneaziendale.com

Tentata Vendita

Alla luce delle nuove disposizioni gli operatori che si avvalgono del sistema della tentata vendita dovranno predisporre il documento di trasporto generale contenente la data di partenza, le generalità dell' azienda, la descrizione della quantità della merce e l'indicazione della causale di tentata vendita.

Al rientro sarà opportuno evidenziare sullo stesso documento di trasporto generale l'eventuale quantità di merce invenduta.

Si ritiene che sia sufficiente predisporre una sola copia del documento di trasporto generale.


Al momento di ogni eventuale singola vendita l'operatore può scegliere in base alle proprie esigenze diversi modi operativi:

- Emettere la relativa fattura;

- Utilizzare un bollettario "madre e figlia" preventivamente numerato e bollato (ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 633/72) di cui la bolletta "figlia" costituirà la fattura da lasciare al cliente, la bolletta "madre" costituirà la copia fattura dell'azienda emittente nonché registro sezionale delle fatture da conservare presso la sede amministrativa dell' azienda a norma dell'art. 52 del D.P.R. 633/72;

- Emettere una nota di consegna relativa alla merce venduta contenente gli elementi previsti dalle nuove disposizioni ed entro il mese successivo provvedere all'emissione della relativa fattura. Questa nota di consegna dovrà essere emessa in duplice esemplare, uno per il cedente ed uno per il cessionario.


In relazione alla fatturazione differita la Circolare n. 249/E dell' 11 ottobre 1996 consente inoltre, in luogo dell' emissione della nota di consegna per ogni singola cessione, di poter istituire ed utilizzare delle SCHEDE per ogni singolo cliente le quali conterrano il nome dell' azienda cedente e del cliente e, per ogni vendita, la natura, qualità, quantità della merce, nonché la data di consegna.

In seguito si emetterà o la singola fattura per ogni consegna o la fattura riepilogativa del mese precedente.