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Fatturazione Differita

Consideriamo ora le disposizioni che prevedono i seguenti termini e modalità di fatturazione:

Immediata: al momento di effettuazione dell’operazione, per ciascuna operazione;

Differita: entro il giorno 15 del mese successivo, con possibilità di raggruppamento a mese solare.



Fatturazione Differita

Si ha fatturazione differita solo in materia di cessioni di beni mobili accompagnate da un apposito documento (bolla di consegna, documento di trasporto DDT) che contenga :

- Dati di individuazione (ragione sociale o nome e cognome, indirizzo) del fornitore e del cliente;

- Natura, qualità e quantità dei beni consegnati o spediti.


La bolla di consegna può contenere anche l’indicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute dal cessionario.


La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni (nulla vieta quindi di emetterla il giorno successivo o entro il mese stesso) deve richiamare gli estremi (numero e data) dei documenti di consegna e può riepilogare tutte le consegne intervenute in un mese solare tra i medesimi soggetti. Non sono pertanto riepilogabili consegne fatte il 30 novembre con quelle fatte il 1 dicembre.

I documenti di consegna devono essere numerati in ordine progressivo e datati per il controllo della tempestiva emissione della fattura.


Formazione ed emissione della bolla o d.d.t.

E’ consuetudine predisporre il documento di consegna in data anteriore o uguale a quella di effettivo inizio del trasporto. La circolare 249/E consente a scelta del contribuente di richiamare il documento di trasporto con una delle seguenti date oltre che con il numero :

- Data di formazione della bolla
- Data di inizio del trasporto

Il termine massimo del giorno 15 del mese successivo alla data di consegna decorre da quella che viene indicata in fattura. Ad esempio, la fattura relativa alla bolla del 27 ottobre, con inizio del trasporto il 5 novembre, può essere emessa entro il 15 di novembre se viene citata in fattura la prima data, entro il 15 dicembre se si indica la seconda. La data di inizio trasporto deve essere obbligatoriamente indicata solo sulla bolla.


Bolle di terzi

La circolare 249/E consente di considerare idoneo alla fatturazione differita i documenti emessi :

-dal lavorante, per la consegna dei beni lavorati al cliente del proprio committente;

- dal primo cedente, per la consegna di beni al cliente del proprio cliente.


La fattura differita sarà di tipo “triangolare” richiamerà gli estremi del DDT emesso dal terzo (bolla n° … del … della ditta XY – lavorante o primo cedente) e dovrà essere emessa entro il mese successivo a quello di emissione della bolla da parte del terzo.


Coesistenza di fatturazione immediata e differita

Accadrà molto spesso che l’impresa adotti la fatturazione differita per le consegne di merci, mentre deve avvalersi della fatturazione immediata per altre differenti ipotesi. In queste ipotesi il soggetto che effettua la fatturazione deve essere in grado di mantenere la numerazione progressiva, in sede di registrazione, con le fatture differite.


Bollettario madre e figlia

Le fatture degli imprenditori considerati contribuenti minori possono essere emesse su un bollettario madre figlia di cui la figlia costituisce la fattura e la madre il relativo registro.