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Detrazione affitto in regime convenzionale

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale

I contribuenti – inquilini di immobili destinati a casa di abitazione che abbiano affittato l’immobile con contratto stipulato o rinnovato secondo appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale (i cd. contratti convenzionali introdotti dalla legge 431/98) – hanno diritto a una detrazione di imposta pari a 495,80 euro se il reddito complessivo dell’inquilino non supera 15.493,71 euro; a 247,90 euro se il reddito complessivo dell’inquilino supera i 15.493,71 euro, ma non i 30.987,41 euro.

La detrazione spetta per l’intera cifra se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per l’intero anno d’imposta, altrimenti si calcolano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo dell’abitazione.


Attenzione: in caso di affitto da ente pubblico (per esempio gli istituti di case popolari) all’inquilini non spetta in nessun caso la detrazione.

In caso di cointestazione del contratto di affitto, la detrazione spetta in percentuale ad ogni intestatario. Esempio: contratto intestato a marito e moglie. Il marito ha redditi per 25.000,00 euro; la moglie per 14.000,00. La detrazione spetterà alla moglie per 247,9 (che corrisponde alla metà di 495,80, che è la quota cui avrebbe diritto in base al suo reddito) e al marito per 123,95 (metà di 247,90. Vale lo stesso discorso fatto per la moglie).

Documentazione da conservare: contratto di locazione cd. convenzionale; certificato di residenza.