Amministrazioneaziendale.com

Adempimenti successivi alla cessazione

Alla cessazione del rapporto di lavoro il datore deve darne comunicazione entro 5 giorni al Centro per l'Impiego utilizzando l'applicativo Comunicazioni on line e nello stesso giorno all'INAIL.


Nel caso di assunzioni obbligatorie la comunicazione della cessazione deve essere effettuata al Centro per l'Impiego entro 10 giorni. Il datore di lavoro deve restituire al lavoratore:

• libretto di lavoro (se in possesso);
• mod. CUD (certificazione unificata fisco previdenza) entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore;
• mod. DS 22 per la concessione eventule dell'indennitò di disoccupazione o mobilità;
• dichiarazione circa l'eventuale fruizione di congedi parentali per assistere familiari.

La Riforma del collocamento, ex D.Lgs.297/02, prevede che saranno obbligati alla comunicazione di assunzione tutti i datori di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni. Le tipologie contrattuali interessate saranno:

rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato cessato in data diversa da quella comunicata all'atto di assunnzione.

I termini saranno di 5 giorni.

Sarà definito un modello unificato per le comunicazioni relative ad assunzione, cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro. Tutte le comunicazioni da effettuare al competente Centro per l'Impiego saranno valide all'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e di altri eventuali istituti previdenziali.

Tuttavia tali novità non sono ancora operative in quanto si è in attesa di un decreto applicative e, pertanto, si continua a fare riferimento alla normativa precedente.