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Maternità in adozione e affidamento

Lavoratrici/lavoratori dipendenti:


• nel caso di adozione/affidamento preadottivo nazionale l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia;

• nel caso di adozione /affidamento preadottivo internazionale, l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore. Il congedo può essere fruito anche parzialmente e frazionato, prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia può essere fruito, anche frazionato, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso in Italia del minore;

• Nel caso di affidamento l’indennità compete per massimo 3 mesi entro 5 mesi dalla data dell’affidamento



Lavoratrici/lavoratori parasubordinati:

• nel caso di adozione o affidamento nazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni di età;

• nel caso di adozione o affidamento internazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore anche se lo stesso, al momento dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni di età, fino al compimento della maggiore età.

L’indennità e’ riconosciuta anche al padre adottivo o affidatario, qualora la madre non ne faccia richiesta e sempre che sussistano, in capo allo stesso, i requisiti previsti.



Lavoratrici autonome: nel caso di adozione o affidamento hanno diritto ad un periodo indennizzabile (3 mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia) purché il bambino all’atto dell’adozione o affidamento non abbia superato:

i 6 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo e non preadottivo di bambini italiani;

i 18 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri.