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Permessi retribuiti in casi particolari

Il lavoratore e la lavoratrice ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado di parentela, o il convivente a condizione che la convivenza sia registrata all'anagrafe.

In alternativa, in caso di documentata grave malattia, il lavoratore può concordare con il datore di lavoro di effettuare diversi modi espletare la sua attività lavorativa. Il decreto n. 278/2000 disciplina l'uso di questa possibilità chiamata permesso "breve", che è pagato direttamente dal datore di lavoro.


Per usufruire dei permessi, il dipendente deve comunicare al datore di lavoro il motivo della richiesta. I permessi devono essere utilizzati entro una settimana dal verificarsi dell'evento. Nel calcolo dei tre giorni non contribuiscono i giorni festivi e non lavorativi.

In caso di malattia grave, un accordo scritto tra il lavoratore e il datore di lavoro può consentire il di frazionamento dei tre giorni di riposo. In questo caso, per esempio, si può fornire una riduzione dell'orario di lavoro giornaliero corrispondente, comunque, per un totale di tre giorni lavorativi. Anche per questi permessi è consentito al datore di lavoro di effettuare verifiche periodiche (specificati nell'accordo) sulla persistenza dello stato di gravità della malattia.


Obblighi del dipendente

Il lavoratore che chiede il permesso retribuito di tre giorni o di congedo non retribuito per grave infermità dei familiari deve esporre la certificazione sanitaria attestante sia la diagnosi clinica che la valutazione medico legale.

Questo certificato può essere rilasciato dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, dal medico di medicina generale, dal pediatra, o, in caso di ricovero, la struttura sanitaria. Quando si è di fronte ad una grave malattia, un certificato medico deve essere presentato entro cinque giorni dal rientro al lavoro.