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L’assunzione del dipendente

Le norme che regolano le assunzioni del personale da parte delle aziende hanno subito nel corso di questi ultimi anni profonde modifiche e probabilmente ancora ne subiranno negli anni prossimi. E' stata soppressa quasi completamente la vecchia disciplina del collocamento e pertanto le imprese possono assumere liberamente chi vogliono senza particolari formalità.


Dopo gli anni '50 infatti per evitare che le imprese potessero discriminare al memonto delle assunzioni in base alle opinioni politiche, in base a pregiudizi sessuali, razziali o religiosi vennero istituiti gli uffici di collocamento quali unici luoghi destinati al possibile incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Il datore di lavoro doveva necessariamente passare per l'ufficio di collocamento per fare le assunzioni facendo richieste specifiche circa la quantità di lavoratori necessari e le mansioni a lui necessarie. Il collocamento allora inviava in prova per le mansioni richieste, i primi lavoratori in graduatoria (di norma i disoccupati da più tempo o quelli con famiglie da mantenere).

Per i lavoratori in cerca di occupazione quindi era fondamentale essere iscritti agli uffici di collocamento per poter scalare le "graduatorie" ed essere chiamati.

Ai giorni nostri la situazione è completamente differente, ovvero il datore di lavoro che intende effettuare delle assunzioni si reca negli uffici di collocamento, ora chiamati centri per l'impiego, solo per comunicare l'intenzione di assumere un certo lavoratore tramite chiamata diretta.  

La legge 196/1997 ha poi introdotto una forma di intermediazione privata nelle assunzioni (le agenzie di lavoro interinale o in affitto).

Il datore di lavoro pertanto è libero di assumere chi vuole senza vincoli di graduatorie o imposizioni varie, restano tuttavia alcune regole dettate dal buon senso come ad esempio quelle che continuano vietare discriminazioni in base al sesso, razza, ed opinioni politiche e religiose e quelle che obbligano le aziende con più di 15 dipendenti ad assumere invalidi o appartenenti alle "fasce deboli".





Norme di collocamento dei lavoratori

Le norme sul collocamento ordinario sono state oggetto in questi ultimi anni di profonde innovazioni, che possono così sintetizzarsi:

  • conferimento alle Regioni ed alle Province delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro (collocamento ordinario, agricolo spettacolo, obbligatorio, liste di mobilità), disciplinato con D.Lgs. 23.12.1997, n.469;

  • semplificazione delle procedure di collocamento, realizzata con D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442, su delega contenuta nell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n.59;

  • introduzione di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, operata con il D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, successivamente modificato con il D. Lgs. 19 dicembre 2002, n.297;

  • ingresso dei privati (società, cooperative, associazioni e fondazioni…) nell'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, disciplinato dalla D.Lgs. 23.12.1997, n.469.


I  soggetti interessati ad usufruire dei servizi di collocamento debbono:

  • presentarsi presso il Centro per l'impiego competente per territorio, che è quello dell'ambito territoriale in cui sono domiciliati;

  • presentare una dichiarazione, su apposito modulo disponibile presso l'ufficio medesimo, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.