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Congedo matrimoniale

In caso di matrimonio, ai lavoratori e alle lavoratrici non in prova compete un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi (di calendario).


Tale congedo non può essere computato nel periodo di ferie annuali.Il congedo spetta anche quando il lavoratore si trovi per giustificato motivo sospeso dal lavoro (esempio: in cassa integrazione) e in caso di dimissioni per contrarre matrimonio. La richiesta di congedo deve essere avanzata almeno sei giorni prima del suo inizio.





Divieto di licenziamento della lavoratrice per causa di matrimonio

La legge 9 Gennaio 1963 n. 3 sancisce che tutte le lavoratrici non possono essere licenziate nel periodo che intercorre dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto ne segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa. Naturalmente sono esclusi i licenziamenti per giusta causa.

N.B. Il lavoratore che ha contratto esclusivamente matrimonio religioso non trascritto nei registri di stato civile non ha diritto al congedo matrimoniale.