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Licenziamento disciplinare

Il licenziamento intimato per colpa del lavoratore detto più comunemente licenziamento disciplinare è quel licenziamento causato da comportamenti colposi o dolosi da parte del lavoratore, per la cui gravità non è più possibile la prosecuzione del rapporto di fiduciario di lavoro.

In virtù della gravità della condotta, nel diritto italiano si possono distinguere tradizionalmente tra licenziamenti per “giusta causa” e per “giustificato motivo”.


Il licenziamento disciplinare è quindi diretto a sanzionare una condotta colposa del lavoratore senza particolari collegamenti con le esigenze produttive del datore di lavoro. Il licenziamento intimato per motivazioni imputabili al lavoratore, siano queste comunque idonee a configurare la giusta causa, ha natura disciplinare ed implica, per questa ragione, la scrupolosa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall’art. 7, L . n. 300/1970, ovvero:

• All'interno dell'azienda dev'essere pubblico il codice di disciplina aziendale
• La contestazione dei fatti dev'esser fatta al lavoratore per iscritto
• Il lavoratore deve essere ascoltato a sua difesa anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale
• Il licenziamento dev'essere comunicato in forma scritta

E' altresì vero che un licenziamento è efficace e non è necessaria l’affissione del codice disciplinare quando vengano violati doveri fondamentali del lavoratore, norme di legge, obblighi o divieti sanzionati penalmente.

Il licenziamento può soltanto essere effettuato trascorsi cinque giorni dalla contestazione scritta.

Quando il licenziamento disciplinare viene intimato senza osservare scrupolosamente le garanzie prescritte e gli obblighi di legge è riconducibile ad un licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo. Per cui il comportamento colpevole addebitato al lavoratore non contestato attraverso il procedimento corretto rende il recesso ingiustificato ma non nullo, con la conseguente operatività della tutela posta dall’ordinamento nelle diverse situazioni dimensionali dell’azienda.

Di conseguenza un licenziamento disciplinare illegittimo, comporta la reintegrazione del lavoratore, ed anche il risarcimento del danno nelle realtà aziendale ove sia applicabile la cd. tutela reale. Invece nell’ipotesi in cui sia applicabile la cd. tutela obbligatoria operano le conseguenze alternative della riassunzione o del risarcimento.

Dalla dimensione aziendale dipende l'applicazione della cd. tutela reale nelle imprese con più di 15 dipendenti, o della cd. tutela obbligatoria nelle imprese fino a 15 dipendenti.





Comportamenti passibili di licenziamento disciplinare

L'azienda può procedere al licenziamento senza preavviso dell'operaio con la motivazione obbligatoria del provvedimento per iscritto, nei seguenti casi:

- insubordinazione non lieve verso i superiori;

- reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque, data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

- rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;

- trafugamento di disegno, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell'impresa;

- lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa;

- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;

- assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito o per 3 volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno;

- recidiva in qualunque delle mancanze per le quali vengono irrogate ammonizioni, multe o sospensioni, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione.



Ai fini della recidiva non tiene conto dei provvedimenti, trascorsi due anni dalla loro comminazione.

Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamento volontario o per colpa grave o di furto, il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni.