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Astensione adozione o affidamento

I lavoratori che adottano bambini fino a 6 anni per adozioni nazionali e superiori a 6 anni per quelle internazionali, possono fruire dell’astensione obbligatoria e dell’indennità conseguente nei 3 mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia.


Per quanto attiene alle norme sull’astensione facoltativa, così come modificate dalla nuova legge 53/2000, i genitori possono astenersi dal lavoro qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra 6 e 12 anni, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore stesso nel nucleo familiare. Si applicano quindi le norme generali con alcune particolarità, che andranno chiarite con l’Ente erogatore.