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Indennità di Mancato Preavviso

Per ogni livello di inquadramento i Contratti Collettivi Nazionali indicano, un periodo di preavviso che dipendente e datore di lavoro devono osservare prima di poter recedere in modo unilaterale dal contratto.

Tale periodo è indicato nel contratto e può essere definito dalla trattativa individuale al momento dell'assunzione, viene comunque preso come riferimento quello indicato nel CCNL del settore di appartenenza.

Nel presentare le dimissioni il dipendente, oppure il datore che intende licenziare dei dipendenti sono tenuti a dare alla controparte un preavviso durante il quale resta attivo il rapporto di lavoro. Il licenziamento e le dimissioni divengono effettivi solo al termine di questo periodo.

Questo periodo di preavviso è utile al lavoratore per avere un tempo idoneo a cercarsi un altro lavoro, e al datore di lavoro per la ricerca di un'altra persona in sostituzione del dimissionario con un periodo eventuale di affiancamento.

Se non viene rispettato il preavviso, il dipendente dimissionario o il datore di lavoro che effettua il licenziamento dovranno corrispondere alla controparte un'indennità di mancato preavviso, nella misura del periodo di preavviso previsto o concordato.


L'indennità viene a decadere nei casi di dimissioni o licenziamento per giusta causa, o per accordo fra le parti. L'indennità di mancato preavviso è cumulabile con le mensilità corrisposte in base alla tutela reale e obbligatoria.

L' Art. 2118 del codice civile regola il recesso dal contratto a tempo indeterminato dicendo che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore rapporto per morte del prestatore di lavoro.