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Invalidità del licenziamento

Tra le diverse cause di invalidità di un atto, l'inefficacia è sicuramente il più problematico in termini di ricostruzione sistematica. Infatti, il nostro sistema giuridico, mentre contempla alcune disposizioni specifiche in questo tipo di vizio dell'atto o della transazione, non disciplina imposta automaticamente la principale causa di invalidità in questione. In generale, tuttavia, si può affermare che l'inefficacia si applica a tutti i casi in cui una transazione è inidonea, per qualsiasi motivo, per produrre i risultati che sarebbero propri.


L'inefficacia è espressamente prevista dalla legge italiana come la causa di nullità del licenziamento individuale intimato senza preavviso senza la forma scritta e conseguente assenza delle motivazioni, come richiesto dal lavoratore entro il termine prescritto periodo dalla legge.



Difetto della forma scritta

Il datore di lavoro, imprenditore o contraente deve comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore. La violazione di tale requisito formale da parte del datore di lavoro, è sanzionato con l'inefficacia del licenziamento stesso. Pertanto, la legge è costante nell'affermare che il licenziamento inefficace per vizi di forma rende improduttive effetti il reccesso datore di lavoro.



Mancata comunicazione dei motivi di licenziamento

Inefficace è il licenziamento disposto dal datore di lavoro che, nonostante la richiesta delle motivazioni, fatta dal dipendente, non riesce a comunicare le stesse per iscritto al lavoratore stesso. Va ricordato, infatti, che il secondo può, entro quindici giorni dalla comunicazione chiedere i motivi che hanno portato al licenziamento, nel qual caso il datore di lavoro deve, entro sette giorni dalla richiesta, comunicarglieli per iscritto. Se il datore di lavoro non adempie entro tale termine, il licenziamento è inefficace.

In questo caso, la legge rende analoga la situazione in cui il datore di lavoro fornisca al lavoratore motivi che nella loro assoluta vaghezza e incompletezza, sembrano equivalenti alla non divulgazione degli stessi. Infatti le motivazioni del licenziamento, se richieste dal lavoratore licenziato, devono essere sufficientemente specifiche e complete, consentendo al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento in modo da esercitare difesa adeguata e offrendo le pertinenti osservazioni o prove dal momento per dimostrare la sua eventuale estraneità



Effetti del licenziamento inefficace

Per quanto riguarda gli specifici effetti del licenziamento in violazione dei requisiti formali non vi è dubbio che, se il lavoro rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, questa regola sarà applicabile ai sensi della tutela reale. Molto più complesso è il problema delle conseguenze di un licenziamento intimato senza forma scritta, in mancanza delle condizioni di applicabilità dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori o anche nel caso di lavoratore nella cosiddetta tutela obbligatoria del rapporto lavorativo.

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di recesso inefficace lavoratore ha il diritto non alla retribuzione, ma al risarcimento determinato in base alle regole generali del non adempimento delle obbligazioni. Questo significa, in primo luogo, che, se il datore di lavoro dimostra che il ritardo o la mancata comunicazione è dovuta a impossibilità della prestazione per causa non imputabile a lui, come nel caso di rifiuto del lavoratore a riprendere il servizio, nessuna compensazione è dovuta al lavoratore.


Nullità del licenziamento inefficace

Secondo i principi generali del diritto comune, la nullità si verifica quando l'atto è privo di uno dei suoi elementi essenziali previsti dalla legge o è illegale. L'atto è nullo effetti, quindi il licenziamento nullo non è in grado di provocare la cessazione del rapporto di lavoro.