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Permessi per lo studio

A far data dal 1° gennaio 1991 viene determinato, all'inizio di ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando 7 ore annue per tre e per il numero dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unita' produttiva in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. A carico di tale monte ore sono:


1) i permessi retribuiti concessi ai lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all'attivita' dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio. Tali lavoratori avranno diritto a 150 ore pro capite nel triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreche', il corso al quale il lavoratore intende partecipare, si svolga per un numero di ore doppio a quelle richieste come permesso retribuito.

Nel caso di corsi sperimentali per il recupero della scuola dell'obbligo, il monte ore di permesso retribuito procapite, comprensivo delle prove di esame, nel triennio, e' elevato a 250 ore. Il rapporto tra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai corsi in questo caso e' di 2/3 e 1/3.

2) i permessi retribuiti concessi a quei dipendenti che intendano frequentare corsi destinati a migliorare la preparazione professionale specifica, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti o enti direttamente gestiti dalle Regioni, nonche' presso gli istituti che sono stati concordemente indicati nel Protocollo d'intesa del 18 giugno 1992. In tal caso i permessi retribuiti per la frequenza di detti corsi di studio potranno essere richiesti per un massimo di 120 ore procapite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreche' il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio a quelle richieste come permesso retribuito.

Le aziende sono tenute a corrispondere, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili commisurati alle ore di permesso fruite. Il conguaglio sara' effettuato al termine del corso. Presupposto per il pagamento delle ore e' la regolare frequenza (certificata dalla scuola) dell'intero corso. Possono assentarsi contemporaneamente per la frequenza ai corsi non piu'' del 2% degli addetti all'unita' produttiva.