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Visite di controllo domiciliari

Il datore di lavoro ha diritto di disporre visite mediche di controllo, presso l’ultimo domicilio ufficialmente dichiarato dal lavoratore sia nei giorni feriali che nei giorni festivi.


Durante le fasce orarie di reperibilità, 10-12 e 17-19, il lavoratore in malattia ha l’obbligo di essere reperibile presso il proprio domicilio, oppure preso un domicilio diverso comunicato contestualmente alla malattia o, preventivamente, in forma scritta, in caso di variazione durante il decorso della malattia.

Se lo stato di malattia avviene all’estero il lavoratore ammalato deve trasmettere entro cinque giorni alla Società un certificato medico attestante l’inizio e la durata della malattia, e contemporaneamente trasmettere al locale rappresentanza diplomatica - ambasciata o consolato - un certificato medico recante sia la prognosi che la diagnosi. Il datore di lavoro può disporre la visita fiscale domiciliare di controllo.