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Retribuzione delle festività

Agli effetti della legge n. 370 del 22 febbraio 1934, sono considerate giornate festive tutte le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo, quando vi sia obbligo per il lavoratore di prestare il suo normale turno di lavoro durante le domeniche.


Gruppo A: 25 Aprile (anniversario Liberazione), primo; maggio (festa del lavoro)

Gruppo B: Capodanno (primo; gennaio), Epifania (6 gennaio), Ognissanti (primo; novembre), Lunedì di Pasqua (mobile), Assunzione (15 agosto), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), S. Stefano (26 dicembre), Il patrono della localita' ove risiede l'unita' produttiva




Retribuzione delle festivita'

Operai - La legge stabilisce che tutte le festivita', eccettuate le domeniche, debbano essere pagate 1/6 dell'orario settimanale, cioe' 6 ore e 40 minuti. Tuttavia al fine di evitare una riduzione di guadagno all'operaio pagato a ore il sindacato ha sempre suggerito di richiedere:

a) 8 ore per le festivita' cadenti da lunedì a venerdì;
b) 6 ore e 40 minuti per le festivita' cadenti in sabato e domenica.

Tale impostazione e' stata accolta nel contratto Api, ma non da Federmeccanica. Anzi il contratto dell'impresa privata prevede l'esplicito pagamento di tutte le festivita' a 6 ore e 40 minuti. Tuttavia sono stati sottoscritti numerosi accordi aziendali che prevedono il pagamento delle festivita' a 8 ore. Agli operai, le festivita' debbono essere pagate anche quando coincidono con sabato e domenica.

Impiegati - Essendo stipendiato e retribuito in misura fissa mensile, l'impiegato ha diritto esclusivamente al pagamento delle festivita', quando queste coincidono con la domenica (1/26 della retribuzione mensile)