Amministrazioneaziendale.com

Licenziamento a causa di matrimonio

Un caso particolare di nullità del licenziamento è previsto in base al quale sono nulli i licenziamenti inflitti a causa di matrimonio.

La legge prevede che si presume che il licenziamento della dipendente nel corso del periodo compreso tra la data delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso, sita stato inflitto proprio a causa del matrimonio stesso. Questa presunzione può essere superata se il datore di lavoro, riesce a fornire la prova dell'esistenza di un motivo che può essere come giusta causa per il licenziamento.


Ricodiamo tra le altre:

a) colpa grave da parte del lavoratore, che costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro;

b) cessazione dell'attività della della società che lo impiega ;

c) ultimazione della lavorazione per la quale è stato assunto il lavoratore o cessazione del rapporto di lavoro entro la fine del termine.

Per quanto riguarda le conseguenze della nullità del licenziamento a causa di matrimonio, la legge prevede espressamente che il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore della lavoratrice allontanata dal posto di lavoro della retribuzione globale fino al giorno della riammissione in servizio.

E' quindi facile vedere come, in questa particolare ipotesi di nullità del licenziamento, il regime sanzionatorio predisposto dal legislatore non è quella del cosiddetta tutela reale ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto del Lavoratori ma quello previsto, in caso di nullità del diritto delle obbligazioni e dei contratti.

Infine, si segnala che lo stesso si applica anche alle dipendenti di sesso femminile di società private di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli assegnati ai servizi e per la casa, e per quelli dipendenti da enti pubblici.