Amministrazioneaziendale.com

Sistema di calcolo retributivo della pensione

L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, oppure misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo, se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi).


E’ data facoltà ai lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995 di optare per il sistema contributivo a condizione che possano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.

Il diritto alla facoltà di opzione è riconosciuto solo agli assicurati che, oltre ai requisiti suindicati, hanno meno di 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995.





Il sistema retributivo

Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si basa su tre elementi:

- l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;

- la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;

- l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2009 di 42.111 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.


L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:

Quota A determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi

Quota B determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.