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Licenziamento per molestie sessuali

Il dipendente che molesta una collega sessualmente sia verbalmente che passando alle vie di fatto, può essere licenziato.

Un lavoratore che effettua molestie nei confronti di un collega di lavoro, "vantandosi", inoltre, del fatto disponga di una conoscenza intima con quella persona, può essere licenziato.


Per i giudici di legittimità è positiva questa affermazione, infatti, la Corte Suprema, con la sentenza 6621/2007, sottolineando la sottile differenza tra "avances" e molestie sessuali sul posto di lavoro, ha sancito la legittimità del licenziamento di un operaio che aveva istituito tale comportamento sia pure in modo infantile e grossolano.

Le molestie sessuali sul posto di lavoro, incidono in maniera significativa sulla salute e serenità, soprattutto, professionale, del dipendente, fermo restando in tal modo che lo stesso comporta, l'obbligo di tutela a carico del datore di lavoro, pertanto, deve essere considerato legittimo il licenziamento imposto un lavoratore che si era reso colpevole di un comportamento del genere, ovvero molestie sessuali a un collega, nulla rilevando la mancata previsione di tale ipotesi nel codice disciplinare.