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Impugnazione del licenziamento

Il licenziamento rappresenta un atto mediante il quale il datore di lavoro decide, per iscritto ed in modo unilaterale, di risolvere il rapporto di lavoro in essere a danno del lavoratore.

I licenziamenti sono classificabili in (licenziamento per giustificato motivo oggettivolicenziamento per giustificato motivo soggettivolicenziamento per giusta causa). Nonostante siano davvero esigue le tipologie di licenziamento come qui sopra elencate, esistono una infinità di fattispecie che devono essere valutate singolarmente per stabilire la legittimità o l'illegittimità degli stessi.


Ecco perchè in caso di licenziamento è necessario agire tempestivamente nel caso in cui si volesse impugnare il licenziamento. I termini sono i seguenti: entro 15 giorni è necessario chiedere all'azienda un’eventuale richiesta delle motivazioni ed entro 60 giorni predisporre tutte le pratiche di impugnazione.

E' consigliabile pertanto contattare con celerità gli uffici vertenze sindacali di uno dei tre maggiori sindacati italiani (CGIL, CISL, UIL), ricordando di portare con sé la documentazione necessaria per poter impostare la pratica, ovvero :

• La lettera di assunzione;
• La lettera di licenziamento;
• Eventuali provvedimenti disciplinari ricevuti negli ultimi due anni;
• Buste paga

Inoltre è importante fornire al sindacato tutte le  informazioni circa le dimensioni aziendali, il numero dipendenti ed il luogo di lavoro ed il numero di occupati complessivo. E' inoltre utile informare il sindacato di tutti i tipi di rapporto di lavoro presenti all'interno dell'impresa. 

Nei casi in cui il provvedimento ha interessato più persone, e all'interno dell' impresa sia presente un' organizzazione sindacale, è utile informare anche il Sindacato di categoria.

Il licenziamento può essere impugnato dal lavoratore, da un rappresentate del lavoratore, dall'associazione sindacale, dal legale del lavoratore e può avvenire con qualsiasi atto scritto stragiudiziale che sia idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

Il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo deve essere impugnato entro 60 giorni dal ricevimento della sua comunicazione. Per le altre ipotesi come ad esempio il licenziamento verbale l'impugnazione può espletarsi senza alcun limite di tempo.

Il primo passo successivo all'impugnazione del licenziamento è la comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione che innanzitutto sospende il decorso dei termini di decadenza per l'intera durata del tentativo stesso e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.

Il lavoratore che non abbia impugnato in tempi utili il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo perde il diritto alla tutela garantita dalla legge.

I termini per impugnare del licenziamento comunicato durante la malattia o l'infortunio decorrono dal giorno in cui il lavoratore ne abbia avuto comunicazione e non dalla cessazione della malattia o dell’infortunio.

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti in caso di licenziamento illegittimo la legge obbliga il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore o al pagamento di un’indennità che varia dalle 2,5 alle 6 mensilità.

Nelle imprese che occupano più di 15 dipendenti, la legge obbliga il datore di lavoro, che licenzia in modo illegittimo un lavoratore, alla reintegrazione nel posto di lavoro e un risarcimento corrispondente alla retribuzione che il lavoratore avrebbe maturato dal giorno del licenziamento fino al giorno della reintegrazione. Il lavoratore che per motivi personali non intendesse più rientrare alle dipendenze dell'azienda ha facoltà di chiedere al posto della reintegrazione un risarcimento pari a 15 mensilità di retribuzione. Questa facoltà di scelta è riservata al lavoratore, non all'azienda.





Dimissioni per giusta causa

E' previsto dal codice civile che un dipendente abbia facoltà di dimettersi per giusta causa con effetto immediato nei casi di gravi inadempimenti causati dal datore di lavoro, che rendano impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

In questi casi il dipendente dimissionario per giusta causa ha comunque diritto all’indennità del preavviso, in quanto la cessazione del rapporto è imputabile al datore di lavoro. Nei casi di dimissioni per giusta causa il lavoratore ha altresì diritto all’indennità di disoccupazione qualora ne possegga i requisiti richiesti per l’erogazione della stessa.