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Licenziamento Collettivo

Il licenziamento collettivo avviene solo per cause inerenti l'azienda, ovvero può determinarsi per uno stato di crisi dell'azienda, che richiede un drastico ridimensionamento del personale o una trasformazione dell'attività aziendale che richiede comunque meno dipendenti.


L'azienda che ha intenzione di procedere a collocare in mobilità' parte, o tutto il proprio personale dipendente deve comunicarlo in forma scritta ai rappresentanti sindacali aziendali e alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria. Tale comunicazione può effettuarsi tramite l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce. Tale comunicazione deve necessariamente contenere:

Motivi che determinano la situazione di eccedenza;

Motivi tecnici, organizzativi, produttivi ai quali l'azienda ritiene di non dover ricorrere, per evitare in tutto o in parte la dichiarazione di eccedenza di personale;

Numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente;

Tempi di attuazione del programma di mobilità (o dei licenziamenti);

Misure individuate per far fronte sul piano sociale alle conseguenze derivanti dal licenziamento (o dalla messa in mobilità).


Alla comunicazione sopracitata va allegata fotocopia del versamento all'Inps di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale relativa al numero dei lavoratori eccedenti che hanno diritto all'indennità di mobilità.

La Mobilità è riservata solamente ai lavoratori che dipendono da imprese che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria.




Durata della procedura

Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

La procedura deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori




Il ricorso all'Ufficio provinciale del Lavoro

Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie e della situazione, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa.




Riduzione della durata della procedura

Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini sopra indicati sono ridotti alla metà.




Fine della procedura e licenziamento

Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, (Nota bene: la messa in mobilità è licenziamento) comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria.

Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione prodotta inizialmente, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.





Criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità

L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati e in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:

- Carichi di famiglia;
- Anzianità:
- Esigenze tecnico-produttive ed organizzative

Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa non può collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione e nemmeno operare discriminazioni di nessun genere.

Il licenziamento risulta inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta ed è annullabile qualora l'impresa non sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale abbia formato oggetto di accordo sindacale.

L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza, non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdono il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro.