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Forme pensionistiche complementari

Le forme pensionistiche complementari costituiscono il secondo e il terzo pilastro della previdenza. La scelta di aderire ad una forma pensionistica complementare è libera e volontaria. Chi aderisce ad una di queste forme acquista il diritto a ricevere una pensione complementare, che si aggiunge a quella obbligatoria.


I contributi versati alla previdenza complementare (che sono volontari) vengono investiti sui mercati finanziari da soggetti specializzati. La pensione viene calcolata sulla base di tutti i contributi versati e dei rendimenti finanziari eventualmente ottenuti fino al momento della pensione.

Le condizioni per avere diritto alla pensione complementare sono fissate dalla legge e sono le stesse previste per avere diritto alla pensione obbligatoria.

Le forme pensionistiche complementari si distinguono in:
- fondi pensione: secondo pilastro della previdenza
- piani pensionistici individuali (PIP): terzo pilastro della previdenza.

Tutte le forme pensionistiche complementari sono regolate dalle stesse norme (anche fiscali) e sono sottoposte al controllo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.