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Licenziamento non disciplinare

Il licenziamento non disciplinare va intimato sempre in forma scritta, pena l’inefficacia di tale provvedimento. Secondo la giurisprudenza attuale, la forma scritta relativa al licenziamento è richiesta dall'articolo 2 della legge 604/66 che cita espressamente che "Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di sopraesposte è inefficace".

Gli effetti del licenziamento si producono quando il lavoratore viene messo a conoscenza della volontà dell'azienda di licenziarlo. In particolare l'articolo sopracitato esige che lo scritto, debba essere consegnato esplicitamente al lavoratore, con la conseguenza che è idoneo un licenziamento quando si ha una prova concreta e tangibile che il lavoratore abbia ricevuto tale comunicazione.


Gli effetti del licenziamento diretto a una determinata persona si dispiegano dal momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Lo scritto di intimazione del licenziamento stesso potrebbe non contenere nessun riferimento circa i motivi del provvedimento preso dal datore di lavoro. Il lavoratore in questo caso può richiedere entro 15 giorni di esser messo a conoscenza dei motivi che hanno causato il licenziamento. L'imprenditore è obbligato a rispondere alla richiesta entro i sette giorni successivi pena l’inefficacia del provvedimento. Anche la comunicazione dei motivi deve essere necessariamente espressa in forma scritta, a pena di inefficacia del provvedimento intimato.

I motivi comunicati in questa fase dal datore di lavoro non possono essere modificati successivamente.