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La maternità

E una indennità corrisposta alle lavoratrici madri e in casi particolari ai lavoratori padri a seguito della nascita , dell’affidamento o dell’adozione di un minore.



Il congedo di maternità/paternità (maternità obbligatoria) spetta:

Lavoratrici/lavoratori dipendenti con attività lavorativa in corso, per i quali il pagamento viene effettuato dal datore di lavoro.

Lavoratrici/lavoratori disoccupati per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS in presenza di determinate condizioni:


• se il congedo di maternità inizia entro 60 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni, il diritto alla prestazione è automatico;

• se il congedo di maternità inizia oltre 60 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni, il diritto viene riconosciuto se la data di inizio del congedo si colloca all’interno di un periodo anche teoricamente fruibile di disoccupazione o di mobilità;

• alle lavoratrici non assicurate contro la disoccupazione, il diritto viene riconosciuto se in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della maternità e se la stessa inizia entro 180 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni.

• Lavoratrici /lavoratori sospesi a condizione che il congedo di maternità inizi entro 60 giorni dalla data della sospensione.

Lavoratrici agricole con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) a condizione che possano far valere i seguenti requisiti:

51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno solare precedente quello di inizio del congedo

oppure :

• 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno di inizio del congedo purché maturate prima dell’inizio del congedo stesso.



Lavoratrici/lavoratori con rapporto di lavoro domestico (Colf e Badanti) per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS, se in possesso del requisito di 52 settimane di contributi versati o dovuti in settori anche diversi da quello domestico, nel biennio precedente ovvero 26 settimane nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità.

Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata ai sensi della Legge 335 del 1995, di seguito detti “parasubordinati”, per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS, se in possesso i almeno tre mesi di contribuzione nella gestione separata nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità, purché non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane, commercianti per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS, purché iscritte nella rispettiva gestione previdenziale e in regola con il versamento dei contributi per tutto il periodo indennizzabile per maternità.

L' indennità non spetta al padre lavoratore autonomo anche se affidatario o adottivo.