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Disoccupazione coi requisiti ridotti

E’ una prestazione a sostegno del reddito del lavoratore che, avendo svolto lavori brevi e discontinui (ad esempio, le supplenze del personale precario della scuola), non riesce a raggiungere il requisito di contribuzione minimo richiesto per ottenere l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali (52 contributi settimanali).


La disoccupazione con i requisiti ridotti ha la finalità di indennizzare i periodi di non occupazione che si sono verificati nell’anno solare precedente la domanda.





A chi spetta l'indennità di disoccupazione coi requisiti ridotti

L’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti spetta a coloro che, nell’anno solare di riferimento, hanno prestato attività di lavoro dipendente (utile per il diritto alla prestazione) per un periodo limitato di tempo. Se hanno avuto un unico rapporto di lavoro terminato con le dimissioni, non avranno diritto a nessuna indennità di disoccupazione. Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello compreso fra le dimissioni e l’inizio del nuovo rapporto di lavoro.

E’, invece, indennizzabile il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per motivi diversi dalle dimissioni, fino all’inizio di un nuovo rapporto lavorativo. Tutti i periodi lavorati, comunque, sono da ritenere utili sia ai fini del diritto che della durata e della misura della prestazione da liquidare. Le dimissioni intervenute l’anno precedente o che intervengano l’anno seguente a quello di riferimento, non hanno rilevanza ai fini dell’accertamento del diritto all’indennità.

Per avere diritto al pagamento della disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti bisogna:

• avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria; il biennio si calcola a ritroso a partire dal 31 dicembre dell’anno per il quale viene richiesta la prestazione.

• avere svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni di calendario nel periodo di riferimento. Per verificare il requisito delle 78 giornate vanno considerate non solo le giornate effettivamente lavorate ma anche quelle comunque interne ad un rapporto di lavoro e per le quali sussista l’obbligo di contribuzione. Nel calcolo dei giorni sono incluse anche le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità ecc.; sono, invece, escluse le assenze a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti ecc.).

Si ricorda che non è necessaria la copertura contro la disoccupazione, ma è sufficiente che risulti versata o dovuta la contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti nell’assicurazione generale obbligatoria o in una delle forme esonerative (fondi aziendali), sostitutive o esclusive della stessa (fondo volo, fondo telefonici ecc.).



Casi Particolari

L'iscrizione alla Gestione separata non preclude il diritto all’indennità, ma le giornate svolte come parasubordinato, anche coincidenti con un’attività di lavoro dipendente, non sono utili né per il diritto né per la durata né per la misura della prestazione. In particolare, non si ha diritto alla prestazione:

• se si è iscritti come liberi professionisti, dalla data di iscrizione al relativo albo fino alla data di cancellazione;

• se si è iscritti come collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), per i periodi di attività, che dovranno essere dichiarati con autocertificazione o con attestazione del committente da cui risulti la durata del contratto.


Quindi, il lavoratore che, nell’anno solare di riferimento, ha prestato la sua attività esclusivamente come parasubordinato (con obbligo di iscrizione alla Gestione separata), non ha diritto alla prestazione.

Gli artigiani hanno diritto all’indennità per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda, purchè lo status di disoccupato sia accertabile tramite:

• la documentazione da cui risulti la comunicazione da parte dell’azienda all’ufficio provinciale del lavoro e all’Inps dei periodi di inattività;

• la dichiarazione rilasciata dall’ente bilaterale artigianato che ha provveduto ad erogare le integrazioni economiche per il periodo durante il quale è previsto l’indennizzo; tali integrazioni sono cumulabili e compatibili con l’indennità di disoccupazione.


La domanda deve essere presentata alla sede Inps più vicina entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione. La domanda deve essere:

• compilata sull’apposito modulo (DS 21);

• accompagnata da tanti moduli DL 86/88 bis (dichiarazioni dei datori di lavoro) quanti sono stati i rapporti di lavoro dipendente nell’anno solare di riferimento;

• corredata dal modulo per le detrazioni IRPEF, compilato e firmato dall’interessato.


In caso di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) è necessario allegare:
• la domanda di assegno per il nucleo familiare (modulo ANF/prest);
• lo stato di famiglia o l’autocertificazione sostitutiva.

Per ottenere l’indennità è sufficiente presentare solo il modulo (DL 86/88 bis), purché avvenga entro il 31 marzo. La richiesta dovrà comunque essere formalizzata compilando l’apposito modulo di domanda (DS21).