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La maternità facoltativa

Secondo la normativa previgente, la lavoratrice aveva diritto ad astenersi dal lavoro, successivamente all'astensione obbligatoria, per un periodo di 6 mesi, anche non consecutivi, entro il primo anno del bambino.

In alternativa alla madre, e solo se questa ne aveva il diritto e vi rinunciava, l'astensione facoltativa poteva essere fruita anche dal padre.

L'indennità economica era ed è il 30% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente l'astensione obbligatoria, esclusi i ratei delle mensilità aggiuntive e degli eventuali premi. Con l'applicazione delle norme vigenti, la retribuzione di riferimento per l'astensione facoltativa non potrà essere rapportata a quella precedente all'astensione obbligatoria, ma andrà rideterminata su quella contrattualmente in vigore al momento dell'astensione facoltativa. I contratti possono prevedere quote aggiuntive a carico del datore di lavoro.


La nuova legge 53/2000, mentre non modifica più di tanto le norme sull'astensione obbligatoria, apporta sostanziali innovazioni per quanto attiene all'estensione facoltativa.

Le modifiche, tutte positive perché estensive di diritti, purtroppo confermano la non applicazione dell'astensione facoltativa alle colf, alle lavoranti a domicilio, alle lavoratrici che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa. Tale esclusione ci pare incomprensibile e anche incostituzionale.

Dal 28 marzo 2000 l'astensione facoltativa spetta ad entrambi i genitori, anche congiuntamente fino al compimento degli 8 anni del bambino, per un periodo complessivo di 10 mesi, continuativi o frazionati, mentre ogni genitore non potrà superare i 6 mesi di fruizione (ad es. se la madre fruisce di 6 mesi, il padre ne potrà fruire di 4).

Il padre ha diritto all'astensione facoltativa anche se la madre non ne ha diritto (perché è disoccupata, colf, lavoratrice a domicilio), e se il padre fruisce di tale diritto per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi, il suo limite di 6 mesi diventa di 7 mesi e il limite massimo complessivo di fruizione tra i due genitori diventa di 11 mesi (7 mesi x il padre, e 4 mesi x la madre).

Nel caso di unico genitore il periodo di astensione facoltativa compete per 10 mesi, entro il compimento dell'8° anno del bambino.





Adempimenti per ottenere la maternità facoltativa

Il lavoratore o la lavoratrice o entrambi (se vogliono fruire della facoltativa nello stesso periodo), devono preavvisare per iscritto il proprio datore di lavoro 15 giorni prima dell’inizio dell’astensione. Termini diversi possono essere previsti dai CCNL.