Amministrazioneaziendale.com

Reiterazione del licenziamento

Il datore di lavoro, se ha già ordinato il licenziamento al lavoratore per una particolare causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, sulla base di una diversa causa o ragione, il secondo se risulta essere completamente distinto e separato dal primo, avrà la conseguenza che entrambi le intimazioni di licenziamento saranno idonee e considerate, per il conseguimento dello scopo del datore di lavoro di conseguire ovvero risoluzione del rapporto, considerando il secondo licenziamento produttivo di effetti solo se il precedente risulterà invalidato ed inefficace.

La reiterazione di un licenziamento con motivazioni analoghe ad un precedente dichiarato nullo o comunque inefficace, è generalmente preclusa


Durante il giudizio di impugnazione di un licenziamento, quando il dipendente ha chede la reintegrazione nel posto di lavoro, il verificarsi nel corso del procedimento dello stesso evento che ha provocato il primo licenziamento (in questo caso, una nuova causa di licenziamento per il datore di lavoro) non ha interesse per il giudice e non viene considerata una nuovo motivo di licenziamento ma solo un dies a equo del precedente comportamento, pertanto verrà giudicato dal giudice allo stesso modo del primo.

La rinnovabilità del recesso può essere consentita solo per licenziamenti ritenuti nulli o inefficaci per vizio di forma, quando il rapporto di lavoro risulterà comunque compromesso e vi sarà quindi la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della loro disponibilità a negoziare, al fine di regolare i loro interessi. Deve quindi essere considerata come preavviso di licenziamento illegittimo per esempio quello intimato al lavoratore dopo pochi giorni dalla ripresa del servizio per le stesse motivazioni addotte a sostegno di un precedente licenziamento per il superamento del periodo di comporto che era stato revocato dal giudice (perché considerato non valido dal datore di lavoro , ma senza alcuna menzione dei motivi per la cancellazione).

Al datore di lavoro è permesso di ricorrere licenziamento reiterato solo se ritenuto nullo per vizio di forma o un altro errore procedurale, a ciò non essendo di ostacolo la necessità della sussistenza del requisito della tempestività del recesso, mentre la reiterazione stessa, se il vizio da cui è inficiato il primo licenziamento riguarda la configurabilità della giusta causa o del giustificato motivo è consentita solo se basata su nuova ragione giustificatrice. Il licenziamento dichiarato illegittimo non estingue il rapporto di lavoro.

In caso in cui, dopo un licenziamento iniziale, oppure non impuglato tempestivamente dal contestato il giudice di pronunciarsi sulle conseguenze del primo licenziamento, e se dichiarato illegittimo, deve limitarsi alla condanna per il datore di lavoro, al risarcimento dei danni subiti dal dipendente nel periodo corrente tra il primo e il secondo licenziamento, salvo in ogni caso il minimo di cinque rate mensili, ma non può ordinare la riassunzione precedentemente occupato dal lavoratore.