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Contributi figurativi

Sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali:

• non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma;
• ha percepito un’indennità a carico dell’Inps;
• ha percepito retribuzioni in misura ridotta.


L’accertamento del diritto alla prestazione viene effettuato con la totalizzazione. Sono utilizzabili:

"a copertura" se il periodo, durante il quale si è verificato l’evento, è completamente scoperto di contribuzione e non risultano, quindi, accreditate settimane per attività lavorativa soggetta a contribuzione obbligatoria;

"ad integrazione" se nel periodo, durante il quale si è verificato l’evento, è stata corrisposta una retribuzione ridotta che ha determinato l’obbligo del versamento contributivo e, il conseguente, accredito di settimane sul conto assicurativo dell’assicurato;

"ad incremento" se l’attività lavorativa è stata svolta nel settore agricolo.


Accredito a domanda

Sono accreditabili solo a domanda, i periodi di:

• servizio militare;
• malattia e infortunio;
• assenza dal lavoro per donazione sangue;
• congedo per maternità durante il rapporto di lavoro
• maternità fuori dal rapporto di lavoro corrispondente al congedo per maternità;
• congedo parentale (ex assenza facoltativa post partum);
• riposi giornalieri (ex per messi per allattamento);
• assenze dal lavoro per malattia del bambino;
• congedo per gravi motivi familiari;
• permesso retribuito ai sensi della Legge 104/92 (handicap grave);
• congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 (handicap grave);
• periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l’assunzione di cariche sindacali.


Accredito d'ufficio

Sono accreditati d’ufficio, senza specifica domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore è stato:

• in cassa integrazione guadagni straordinaria;
• assunto con contratto di solidarietà;
• impegnato in lavori socialmente utili.

oppure ha beneficiato:

• di indennità di mobilità;
• di indennità di disoccupazione;
• di assistenza antitubercolare a carico dell’Inps