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Assunzione lavoratori disabili

Legge n. 68 del 1999 ha riformato l'occupazione delle persone con disabilità e ha introdotto il principio di "collocamento mirato", al fine di promuovere l'occupazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro da un lato, è compatibile con la salute, capacità di lavoro e le aspettative, l'altro con le esigenze di attività. Per il riconoscimento degli incentivi alle assunzioni i datori di lavoro devono prendere accordi speciali con il Business Service delle disabilità degli uffici provinciali

Invitiamo le aziende interessate a scaricare dal sito web della propria Provincia il modulo relativo compilando "Allegato A". I benefici (e dei contributi economici e provvidenze) sono previsti nell'ambito delle risorse assegnate alla Provincia dal fondo nazionale per i diritti del lavoro delle persone con disabilità e del Fondo regionale.



L'INPS ha affermato che i benefici previsti con l'assunzione di persone con disabilità della legge n. 68/1999 possono essere combinati con il contributo di altri aiuti fino a quando non si supera il 100% del contributo degli oneri a carico del datore di lavoro.


Datori di lavoro

• datori di lavoro privati.
• cooperative sociali e consorzi.
• organizzazioni di volontariato.

Gli incentivi sono forniti anche ai datori di lavoro che, pur non sottoposti alle prescrizioni della presente legge, adotta l'assunzione di persone disabili.


Contratto

Le aziende possono richiedere prestazioni in caso di conclusione dei seguenti contratti:
• contratti a tempo indeterminato;
• apprendistato;
• contratti di inserimento ;
• contratti a tempo determinato per un periodo minimo di 12 mesi;
• formazione finalizzato all'assunzione.

Occorre notare che, in ogni caso, la prestazione è erogata solo in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.


Incentivi Fondo 2007

Gli incentivi si applicano anche per gli anni successivi al 2007 per le ipotesi formulate sulla base di accordi sottoscritti il 31/12/2007.

• Benefici contributivi

a) Fiscalizzazione totale dei contributi versati dal datore di lavoro per un periodo massimo di 8 anni:

- Persona disabile con invalidità superiore al 79% o I ° - III ° categoria decreto del Presidente della Repubblica TU 1978/12/23 No. 915 per le pensioni di guerra;

- Disabilità psichica e intellettuale (con invalidità dal 46% al 100%).


b) l'esenzione al 50% dei contributi versati dal datore di lavoro per un massimo di 5 anni per:

- Persone disabili con disabilità tra il 67% e il 79% o IV-VI categoria TU DPR n ° 1978/12/23 915 per pensioni di guerra.

Gli sconti sono applicati ai contributi versati dal datore di lavoro, fatta eccezione per l'importo a carico del dipendente che viene pagato per intero, in quanto la maggior parte dei dipendenti.


Modalità di funzionamento

I contributi saranno operativi solo dopo che la richiesta viene accettata dalla Provincia. Tra la Regione e l'INPS, la Società ha sottoscritto un protocollo d'intesa al fine di ricevere l'assistenza, concessi dalla Provincia, dai compensate con i contributi previdenziali per i dipendenti. Le procedure operative e la misura della prestazione viene trasmesso a società direttamente dall'INPS competente.


Vantaggi economici

• il rimborso delle spese sostenute per ogni persona disabile con una invalidità superiore al 50% (legge 68/99 parla di rimborso forfettario, le risoluzioni del Consiglio regionale per la gestione del fondo regionale indica un rimborso fino al 80%) per:
- Trasformazione del posto di lavoro;
- Utilizzo di tecnologie per il telelavoro;
- Eliminazione delle barriere architettoniche.

Per qualsiasi tipo di contratto, il datore di lavoro deve prendere arte Convenzione. 11 Legge 68/1999 con Business Service Disabilitato l'inserimento della Provincia di Torino.

I benefici economici sono concessi a seguito di presentazione della stima dei lavori necessari e la fattura successiva. Altro provvidenza finanziate dal fondo regionale con disabilità. Un rimborso di:

- Gli importi versati a titolo di lavoro tirocinanti concedere fino a un massimo di 450 euro al mese per un massimo di 6 mesi;
- Costi di responsabilità e di assicurazione Inail sostenute durante il tirocinio;
- Tutte le spese per la formazione specifica;
- 30 ore piatte a titolo di perdita di produttività, il tutor aziendale.

La richiesta per le provvidenze di cui sopra si verifica insieme alla domanda di altri benefici.


Incentivi dal 1/1/2008

L'articolo. 1, c. 37 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo Welfare) ha apportato modifiche importanti di cui all'art. 13 della legge 68 del 1999 - che stabilisce le norme in materia di incentivi per l'assunzione di persone con disabilità previste dal Fondo. Non vi è alcun riferimento più alla tassazione e dei contributi previdenziali, ma solo per un contributo all'assunzione fornite direttamente dalle regioni.

Il contributo sarà impostata come percentuale del costo salariale e varieranno a seconda del grado di riduzione della capacità di lavoro della persona disabile.

Il beneficio della tassazione del premio nelle misure del 50% e 100%, è che la regolazione in rata, è consentito solo ai datori di lavoro che entro il 31 dicembre 2007 aveva concluso con gli uffici competenti, una convenzione per l'inserimento lavorativo di persone disabili.


Fonti del diritto

Legge 68/1999 art. 13. D.M. 91/2000, Circolare INPS n. 203/2001; Messaggio INPS n. 151/2003, Legge 247/2007 articolo 1, punto 37, Circolare INPS 60/2009, Circolare INPS 131/2009; Nota Inail DC Rischi del 18/12/2009