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Pensione di anzianità

È una prestazione economica, a domanda, erogata ai lavoratori:

Dipendenti;

Autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);

Iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.


È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione.


L'eventuale ripresa dell'attività lavorativa dipendente da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.





Requisiti per la pensione di anzianità

Periodo dal 1.1.2008 al 30.6.2009
La pensione di anzianità può essere concessa con almeno 35 anni di contributi solo se il lavoratore ha maturato anche il requisito anagrafico di:

- 58 anni di età, se il diritto alla pensione viene perfezionato con la sola contribuzione versata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ovvero con contribuzione versata in uno o più dei Fondi sostitutivi o integrativi;

- 59 anni di età, se il diritto alla pensione viene perfezionato con la contribuzione versata anche in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi: in tale fattispecie la pensione viene liquidata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.



Periodo dal 1.7.2009
È stato introdotto il cosiddetto "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di anzianità contributiva.

I lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi che richiedono la pensione devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad almeno:

- 59 anni di età e raggiungere quota 95, nel periodo dall’ 1.7.2009 al 31.12.2010;

- 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall’ 1.1.2011 al 31.12.2012;

- 61 anni di età e raggiungere quota 97, a partire dall’ 1.1.2013.



I lavoratori autonomi che richiedono la pensione devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad almeno:

- 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall’ 1.7.2009 al 31.12.2010;

- 61 anni di età e raggiungere quota 97, nel periodo dall’ 1.1.2011 al 31.12.2012;

- 62 anni di età e raggiungere quota 98, a partire dall’ 1.1.2013.


Il requisito minimo contributivo per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Si può andare in pensione a prescindere dall'età se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tale ipotesi - se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva è stato raggiunto – si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.





Domanda per la pensione di anzianità

Può essere inoltrata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Deve essere redatta su apposito modulo a disposizione presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it.





Quando spetta la pensione di anzianità

Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette “finestre di accesso”. Le finestre sono le seguenti:

Con meno 40 anni di contributi
  Decorrenza della pensione
Requisiti maturati entro il Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
30 giugno 1° gennaio anno successivo 1° luglio anno successivo
31 dicembre 1° luglio anno successivo 1° gennaio secondo anno successivo

Con almeno 40 anni di contributi
  Decorrenza della pensione
Requisiti maturati entro il Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
31 marzo 1° luglio stesso anno
se 57 anni di età entro il 30 giugno
1° ottobre stesso anno
30 giugno 1° ottobre stesso anno
se 57 anni di età entro il 30 settembre
1° gennaio anno successivo
30 settembre 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo
31 dicembre 1° aprile anno successivo 1° luglio anno successivo



Quanto spetta

Ai lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995 l’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:

- retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;

- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi.

La Corte Costituzionale è intervenuta con numerose sentenze per confermare il diritto del lavoratore ad ottenere la liquidazione del trattamento di importo più favorevole.