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Le festività soppresse

Agli effetti della legge 5 marzo 1977 n. 54 non sono piu' considerati festivi, agli effetti civili:

1) S. Giuseppe (19 marzo);
2) Ascensione;
3) Corpus Domini;
4) S. Pietro e Paolo (29 giugno).

In sostituzione delle 4 festivita' abolite, i lavoratori usufruiscono di 4 gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti. La celebrazione della festa nazionale della repubblica e della festa dell'unita' nazionale che precedentemente era stabilita nelle giornate del 2 giugno e del 4 di novembre, sempre per effetto della stessa legge, hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre.


Per queste due festivita' il lavoratore usufruira' del trattamento economico previsto per le festivita' che coincidono con la domenica. L'ultimo rinnovo contrattuale ha previsto il conglobamento delle ore di ex festivita' nel monteore annuo di permessi retribuiti (Par).