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Quanto spetta per la maternità

Congedo maternità obbligatoria:


Lavoratrici/lavoratori dipendenti: spetta una indennità pari all'80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile.

Collaboratrici familiari (Colf e Badanti): spetta una indennità pari all'80% della retribuzione giornaliera, pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nel periodo preso a riferimento per il calcolo del requisito contributivo.

Sospesi e disoccupati: spetta una indennità pari al 80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio della sospensione o della disoccupazione.

Lavoratrici parasubordinate: l’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

Lavoratrici autonome: l’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all'80% della retribuzione convenzionale.