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Comunione dei beni

Il matrimonio è soprattutto il coronamento di un grande amore e l'inizio di una vita a due basato sull'affetto e sul piacere di stare insieme. I sentimenti e la passione non devono però far dimenticare che si tratta anche della stipula di un contratto che ha precise regole e risponde a determinate leggi, anche in materia fiscale.


Tra comunione e separazione dei beni, vediamo quali sono i vantaggi e le problematiche.

Il regime patrimoniale della comunione dei beni consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli sposi dopo il matrimonio sono in comune; ognuno ne è proprietario per il 50% e la gestione spetta ad entrambi.

Beni inclusi: fanno parte del regime di comunione i frutti dei beni personali degli sposi, gli acquisti compiuti da entrambi (anche separatamente), le aziende gestite da entrambi e costituite dopo le nozze.

Beni esclusi: costituisce patrimonio personale di ciascun coniuge tutto quanto posseduto da ciascuno dei coniugi prima del matrimonio, come pure i beni ricevuti in seguito tramite eredità o donazione, i beni personali, quelli che servono all'esercizio della professione, quelli ottenuti come risarcimento di un danno subito e della pensione di invalidità e quelli acquistati con il ricavato della vendita di uno dei beni nominati.


Ecco cosa stabilisce il Codice Civile negli articoli più significativi.

Art. 177 Oggetto della comunione. Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Art. 179 Beni personali. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge.