Amministrazioneaziendale.com

Assunzioni in cassa integrazione straordinaria

Ci sono incentivi per l'assunzione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria. La misura dell'incentivo varia a seconda della durata di utilizzo del trattamento. Ci sono due casi:

- Lavoratori in cigs da 24 mesi
- Lavoratori in cigs da 3 mesi


Lavoratori in CIGS da 24 mesi

Lavoratori
Lavoratori beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale e sospesi dal lavoro per almeno 24 mesi.



Datori di lavoro
Tutti i datori di lavoro, ivi comprese le società cooperative, tenendo soci lavoratori con rapporto di lavoro. Ipotesi non sono autorizzati a sostituire lavoratori con professionalità pari licenziato o sospeso per qualsiasi ragione, tale disposizione non si applica, dopo 6 mesi dal licenziamento o sospensione.


Contratto
Permanente l'assunzione part-time. Il rilievo non è ammesso in caso di trasformazione permanente di un rapporto precedente completato.


Incentivi Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Benefici contributivi:
- Per le piccole imprese il 100% di riduzione degli oneri sociali a carico del datore di lavoro per 36 mesi;

- Per i soggetti diversi da realizzare una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi. Agevolando è esclusa la quota a carico del dipendente che viene pagato per intero, in quanto la maggior parte dei dipendenti.


Vantaggi retributivi Inail:
- per le piccole imprese 100% di riduzione dei salari imponibili su cui calcolare il premio per 36 mesi;

- per altri datori di lavoro di piccole imprese il 50% della retribuzione imponibile su cui calcolare il premio per 36 mesi.


Modalità di funzionamento
La remunerazione degli parzialmente esenti dal contributo (50%) sono riportati in sede di auto-valutazione del premio (da effettuarsi annualmente secondo le modalità previste Alpi on line - o inviando modello elettronico 1031-1131), e devono essere indicati nel campo della "retribuzione complessiva", e in quella delle "unità di reddito parzialmente esenti", e in quello di "parte dettaglio delle retribuzioni parzialmente esenti".

Le azioni pagare totalmente libero contributo (100%) dovrebbero essere riportati secondo le modalità sopra indicate e sono solo nel campo della "dettaglio senza stipendi al 100%." Qualora le condizioni, i salari di cui sopra può essere indicato come sostenuto nella "tax free" nel contesto C1 (tariffe di terminazione - dipendenti assicurazioni e simili - dati di compensazione).


Fonti del diritto:
Legge 407/1990, art. 8, comma 9, Circolare INPS n. 25/1991; Messaggio INPS n. 19018/1999, Circolare INPS n. 117/2003; Messaggio INPS n. 20399/2005, Circolare INPS n. 115/2005, Circolare INPS n. 77/2006; INAIL Circolare n. 57/1991;




Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi

Lavoratori
I lavoratori che hanno beneficiato della CIGS per almeno 3 mesi, ma non continuo, dipendenti di società che beneficiano di CIGS per almeno 6 mesi. Al tempo dei lavoratori deve essere ancora in CIGS.

I datori di lavoro
Tutti i datori di lavoro, ivi comprese le società cooperative, tenendo soci lavoratori con rapporto di lavoro, a condizione che:
- non ha in sospensioni posto per CIGS e non hanno proceduto a riduzione della forza lavoro pari professionalità nei 12 mesi precedenti.

- assunzione di lavoratori in questione non sono stati collocati in CIGS entro 6 mesi dalla società collegata o di proprietà sostanzialmente coincidenti.

contratto
Permanente a tempo pieno dal trasferimento diretto.

Incentivi INPS

Benefici contributivi:
- contributo del datore di lavoro pari a quella necessaria per gli apprendisti per 12 mesi. Agevolando è esclusa la quota a carico del dipendente che viene pagato per intero, in quanto la maggior parte dei dipendenti.

Ulteriori benefici economici:
- contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che il lavoratore avrebbe avuto diritto ad un periodo di:
- 9 mesi per i lavoratori fino a 50 anni;
- 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni.

Modalità operative
Per la concessione di ulteriori benefici economici, le aziende devono applicare all'INPS con il modello "Contr.236 / 1" che racchiude il modello "Contr.236 / 2" compilato da l'origine del lavoratore. L'INPS comunica l'azienda, utilizzando il modello 236/3 l'accettazione della domanda, l'importo e la durata della prestazione. I moduli sono disponibili sul sito www.inps.it - sezione moduli.

Fonti del diritto:
Legge 236/1993, art. 4, comma 3, Legge 223/1991, art. 8 comma 4 e 4 bis; Circolare INPS n. 269/1992, Circolare INPS n. 172/1994, la circolare INAIL n.24/1992, Sentenza della Corte Costituzionale n. 291, 10 luglio al 4 agosto 2003.