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Contributi da riscatto

Sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:


• vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;

non vi era l’obbligo del versamento contributivo;

• sono state introdotte particolari disposizioni legislative.

A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un importo (cosiddetta "riserva matematica") corrispondente agli oneri che l’Inps si assume con il riconoscimento dei periodi riscattati.


Contributi non versati

È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:

• dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;
• dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;
• dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti.


Periodi scoperti da contribuzione

È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi:
• il corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
• l’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
• l'astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
• gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
• l’attività svolta con contratto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
• i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successi al 31.12.1996;
• periodi di lavoro svolto con contratto part time;
• i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni


Chi può presentare la domanda

Possono chiedere il riscatto, in applicazione delle norme che regolamentano i singoli riscatti:

• i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria;
• gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
• gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
• gli iscritti ai fondi speciali gestiti dall’Inps.

La facoltà di riscatto è concessa anche ai superstiti del lavoratore o del pensionato deceduto.


Quanto si paga

L’importo da pagare (onere di riscatto) viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.

Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.


Come si paga

Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente inviati dall’Inps con il provvedimento di accoglimento. È consentito il pagamento anche in “via telematica” tramite il sito www.inps.it.


Quando si paga

Il pagamento può essere effettuato:

in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;

in forma rateizzata, con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi di dilazione calcolati sulla base del tasso legale in vigore.

Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.

La rinuncia espressa (prima della comunicazione di accoglimento) ovvero tacita (mancato pagamento dell’onere o della prima rata) da parte dell’assicurato non preclude la possibilità allo stesso di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso motivo e per gli stessi periodi. In tal caso verrà rideterminata la riserva matematica dovuta alla data della nuova domanda.

Il versamento effettuato in ritardato (oltre i 60 giorni) è considerato come nuova domanda con rideterminazione dell’onere di riscatto.


Pagamento rateale

È concesso il pagamento in forma rateale se:

• il richiedente non è pensionato;

• i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per il diritto ad una trattamento pensionistico.

In caso di versamento rateale:

• il numero delle rate mensili non può essere superiore a 60 con eccezione del riscatto del periodo del corso legale di laurea relativo a domande presentate dopo il 31.12.2006 il cui onere può essere corrisposto in un massimo si 120 rate mensili senza interessi accessori;

• l’importo dell’onere di riscatto deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente;

• l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a Euro 27,00;

• la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto;

• il mancato pagamento di 2 rate consecutive determina la chiusura della pratica e l’accredito solo dei contributi relativi al periodo per la cui copertura sono sufficienti i versamenti già effettuati

Il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato in unica soluzione se, nel corso della dilazione, l’interessato perfeziona il diritto a pensione e presenta la relativa domanda.


Utilizzo della contribuzione riscattata

A seguito del pagamento dell’onere, i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva. Sono pertanto utili:

• per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali;
• per l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria;
• per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità