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Ammonizioni scritte, multe e sospensione

Può incorrere nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione un lavforatore che che:

a) non si presenti al lavoro o lasci il loro lavoro senza giusta causa o giustificato motivo o non giustifichi la sua assenza entro il giorno successivo rispetto all'inizio della stessa assenza a meno che non ci sia impedimento giustificato;

b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o interrompa in anticipo;

c) effettua insubordinazione minore contro i loro superiori;

d) effettua con negligenza o con deliberata lentezza del lavoro a lui affidato;


e) per incuria o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;

f) si trovi in uno stato di ebbrezza evidente durante le ore lavorative;

g) al di fuori della società svolge, per conto terzi, lavoro di pertinenza della società stessa;

h) violi il divieto di fumo, se esiste ed è data adeguata comunicazione;

i) svolga un lavoro minore all'interno della società o per conto di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza la rimozione di materiale aziendale, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;

l) in alcun modo violi il rispetto del contratto o commetta qualsiasi lesione che porti pregiudizio alla disciplina, la morale, la salute e la sicurezza dell'impianto.

L'ammonizione sarà applicata alle mancanze minori, la multa e la sospensione quelle più importanti.

L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento dei danni sarà distribuito alle istituzioni previdenziali e assistenziali esistenti di una società o, in mancanza di quest'ultime, alla Cassa mutua malattia.