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Lavoro a progetto

Il contratto di lavoro a progetto è una delle novità più importanti della Legge Biagi poiché sostituisce dal 24 ottobre 2003 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno avuto nel corso di questi anni una grande diffusione.


I contratti devono contenere uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:

- la durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro;

- il progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante dedotto in contratto;

- il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

- le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente;

- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto;

- Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati.

- il Ministero del Lavoro chiarisce che il contratto di lavoro a progetto può essere applicato anche nell’ambito delle attività operative telefoniche svolte dai call center purché sussistano i seguenti presupposti: sia possibile individuare un preciso progetto o programma di lavoro;

- il collaboratore deve essere autonomo nella gestione dei tempi di lavoro;

- devono essere contemplate le modalità di coordinamento consentite tra il committente ed il collaboratore.

Il ministero afferma, a riguardo, che un programma di lavoro od una fase di esso possono essere individuati nell’ambito delle attività dei call center solo quando siano idonee a configurare un risultato da conseguire entro un termine prestabilito con la possibilità, per il collaboratore, di decidere autonomamente il proprio ritmo di lavoro.

Più in particolare, il progetto deve comprendere una singola e specifica “campagna” la cui durata coincide con lo svolgimento della prestazione del collaboratore.

A questo scopo il programma di lavoro dovrà specificare:
- il singolo committente finale cui è riconducibile la “campagna”;
- la durata della “campagna”
- il tipo di attività richiesta al collaboratore nell’ambito della “campagna”
- la tipologia di prodotti o servizi oggetto dell’attività richiesta al collaboratore;
- la tipologia di clientela da contattare.

Considerati tali requisiti, il Ministero ritiene che il contratto di lavoro a progetto possa essere applicabile nel caso dei call center “out bound” nei quali il compito assegnato al collaboratore a progetto è quello di contattare, per un arco di tempo determinato, l’utenza di un prodotto o di un servizio riconducibile ad un singolo committente.

Al contrario di quanto accade per i servizi telefonici “out bound”, alle attività di call center “in bound” non sembra potersi applicare il contratto di lavoro a progetto. In questo caso, infatti, l’operatore non gestisce la propria attività, né può in alcun modo pianificarla dato che questa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell’utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro la propria attività per un dato periodo di tempo.





Trattamento economico e normativo

Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto.

È prevista una maggior tutela, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, del lavoratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza.

La malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro.

Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile.

La gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni. Il collaboratore può svolgere attività a favore di più committenti, salvo che, in sede di contratto individuale, le parti non si siano accordate diversamente. Inoltre il collaboratore ha il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto.





Contribuzione

Per il versamento dei contributi i Lavoratori a Progetto devono iscriversi alla Gestione Separata Inps. La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.





Applicazione

Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività, con l’esclusione dei rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione.

Invece per i rapporti elencati di seguito non c’è l'obbligo di prevedere un progetto ma le parti se vogliono possono concordare di stipulare un contratto a progetto. I rapporti sono:

- agenti e rappresentanti di commercio

- coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto)

- componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società

- partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica)

- pensionati al raggiungimento del 65° anno di età

- atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa

- collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale "minima", ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente, e per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente

- rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).