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Il Contratto di Lavoro

L'accordo mediante il quale il lavoratore si vincola a prestare la propria attività professionale all'interno dell'azienda del datore di lavoro viene definito contratto di lavoro subordinato. In cambio delle prestazioni lavorative il titolare dell'impresa sarà tenuto a pagare la retribuzione.

La stipula del contratto di lavoro comporta svariati obblighi di legge in capo alle due parti: il lavoratore infatti è obbligato ad osservare le direttive del datore per lo svolgimento delle sue mansioni, mentre l'imprenditore stesso sarà obbligato, al pagamento della retribuzione e soprattutto a garantire al lavoratore la sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Il contratto di lavoro subordinato dev'essere concluso normalmente in forma scritta controfirmata dalle due parti. In particolare la forma scritta è necessaria e fondamentale nei casi di contratti part-time o a tempo determinato.

Il titolare dell'azienda è pertanto tenuto a fornire al lavoratore per iscritto tutte le informazioni circa i contenuti del contratto in particolare, le informazioni circa il luogo e l'orario di lavoro, la durata del contratto se è a tempo determinato, le mansioni assegnate al dipendente e il suo inquadramento, dettagli sulla paga oraria o mensile, la durata delle ferie, ecc.. Tutte queste notizie saranno cmunicate al lavoratore con la lettera di assunzione che deve essere consegnato entro trenta giorni dalla data dell'assunzione e controfirmata dalle due parti.


Una delle clausole più comuni di un contratto di lavoro è codiddetto "periodo di prova". Lavoratore e datore di lavoro stabiliscono che per un determinato periodo di tempo ciascuna delle due parti potrà recedere dal contratto senza particolari motivazioni motivazione e senza dover dare alcun preavviso. La durata del periodo di prova è normalmente prevista dai contratti collettivi, e in ogni caso, non può superare sei mesi. La durata del periodo di prova deve essere comunicata al lavoratore all'interno della lettera di assunzione prima dell'inizio del rapporto di lavoro, pena la nullità; il datore di lavoro non potrà pertanto licenziare il lavoratore senza motivo, se non avrà comunicato allo stesso la durata di tale periodo, ma dovrà rispettare la disciplina dei licenziamenti individuali.

Quando invece si parla di contratto di lavoro subordinato si intende in genere un contratto a tempo indeterminato, che non prevede una scadenza, e a tempo pieno. Il mercato del lavoro prevede in realtà svariate forme contrattuali che vedremo di seguito.



Contratti Tradizionali

Apprendistato
L'istituto dell'apprendistato è un rapporto di lavoro nel quale l'imprenditore è tenuto a impartire e/o far impartire l'addestramento necessario perché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.

Inserimento lavorativo
Il contratto di inserimento lavorativo sostituisce, a seguito della cosiddetta riforma Biagi, il contratto di formazione e lavoro.

Tempo determinato
Il contratto di lavoro a termine può essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che richiedono un incremento di manodopera per un periodo di tempo limitato.

Tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un orario inferiore rispetto a quello normale indicato dalla legge o dal contratto collettivo.

Lavoro ripartito
Il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa.

Somministrazione di lavoro
Particolare tipo di contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d. missione). Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, che è un normale contratto commerciale.



Nuove forme contrattuali

Il decreto attuativo della Legge 30/2003 ha, tra i suoi obiettivi dichiarati, quello di incrementare i tassi di occupazione regolare e migliorare la qualità del lavoro. Per realizzare questi obiettivi si è deciso di intervenire sulle fattispecie di lavoro atipico, contrastando l'abuso di forme improprie di flessibilità e introducendo nuove forme di lavoro modulato e flessibile.

Lavoro a chiamata
Il lavoro intermittente è un contratto mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro, che può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha effettivo bisogno.

Lavoro a progetto
Il lavoro a progetto sostituisce la precedente accezione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, regolamentandone sia la forma contrattuale che la finalità.

Lavoro occasionale
La collaborazione occasionale è caratterizzate da un duplice vincolo: deve essere di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e non deve comportare un compenso superiore a cinque mila euro nello stesso anno solare e con lo stesso committente.

Lavoro accessorio
E’ un particolare tipo di contratto avente ad oggetto prestazioni di lavoro “accessorie”, ossia attività di natura meramente occasionale rese nell’ambito di specifici settori di attività espressamente indicati dalla legge.